Per la Cassazione, lo strumento ordinario è il visto di censura che per essere superato da misura più afflittiva va motivato

Le ‘limitazioni’ alla corrispondenza ai detenuti in regime di 41-bis vanno adottate soltanto in presenza di specifiche esigenze di sicurezza e vanno motivate in modo stringente, giacché lo strumento ordinario è quello del “visto censura”. E’ quanto affermato dalla sentenza della Cassazione n. 41191/2024 (sotto allegata).

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli aveva confermato, in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen., il provvedimento in tema di limiti alla ricezione e visto di corrispondenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti dell’uomo sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis ord.pen.

Secondo il Tribunale le limitazioni alla ricezione di quotidiani dell’area geografica di provenienza del detenuto, così come il limite alla possibilità di inoltrare o ricevere (in via generale) missive da qualsiasi altro soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord. pen. erano del tutto legittime, in riferimento alle finalità perseguite dal regime differenziato.

L’uomo adiva, quindi, il Palazzaccio.

La critica difensiva si dirigeva alla parte della decisione relativa al divieto «generalizzato» di scambi epistolari con soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen. Si osservava che la legge non consente un simile divieto «preventivo e generalizzato», quanto la sottoposizione al «visto di controllo», dunque ad una attività di analisi dei contenuti delle missive, a chiunque dirette.

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

La disposizione di legge di cui all’art. 18-ter ord. pen. affermano, infatti, “consente sia limitazioni alla corrispondenza epistolare che la sottoesposizione al visto di controllo, si da inibire forme di possibile prosecuzione o realizzazione di attività illecita”.

Il testo dell’articolo 41 bis ord. pen,. proseguono dalla S.C., “in rapporto alla finalità di prevenire contatti con l’ambiente criminale di provenienza, indica come contenuto «necessario» del provvedimento applicativo la «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza». Del resto, il soggetto sottoposto al regime differenziato ha contatti con gli altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (parimenti sottoposti al regime differenziato)”.

Per cui, pur in un contesto di maggior tutela dei profili di sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in via generale un «divieto» di corrispondenza epistolare tra soggetti – tutti – sottoposti al regime differenziato, ritengono da piazza Cavour “non appare del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge, posto che proprio il contenuto «strutturale» della disposizione di cui all’art. 41 bis ord.pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico è rappresentato dal «visto di censura», con verifica caso per caso del contenuto della comunicazione”.

Infine, sentenziano dalla S.C., annullando il provvedimento impugnato con rinvio, le ‘limitazioni’ di cui all’art. 18 ter comma 1 lettera a), in riferimento al tema della corrispondenza, “è da ritenersi, dunque, che possano essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano – in ipotesi – non sufficiente lo strumento ordinario del visto di censura”.


Scarica pdf Cass. n. 41191/2024