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Il decreto ingiuntivo (provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento) è uno strumento, disciplinato negli artt. 633 e ss. c.p.c., che consente al creditore di ottenere rapidamente un titolo per recuperare più efficacemente, in tempi brevi e con costi ridotti, il proprio credito nei confronti del debitore
Decreto ingiuntivo: cos’è e a cosa serve
Quando si può richiedere il decreto ingiuntivo
Chi emette il decreto ingiuntivo
Decreto ingiuntivo: le conseguenze
Decreto ingiuntivo esecutivo
Quanto costa il decreto ingiuntivo
Opposizione a decreto ingiuntivo
Fac-simile di ricorso per decreto ingiuntivo
Decreto ingiuntivo: cos’è e a cosa serve
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Si tratta di un provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito (certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta) ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione, entro 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione o che si procederà ad esecuzione forzata.
Procedimento monitorio
Il decreto ingiuntivo è emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera parte) all’esito della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. (all’interno del libro IV “Dei procedimenti speciali“, Titolo I “Dei procedimenti sommari“).
Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.
Decreto ingiuntivo europeo
Una forma speciale di decreto ingiuntivo è il decreto ingiuntivo europeo.
Si tratta di uno strumento che permette di recuperare in maniera celere i crediti pecuniari incontestati derivanti da rapporti transfrontalieri di natura civile e commerciale.
Istituito con il regolamento n. 1896 del 2006, segue delle regole differenti rispetto a quelle oggetto della presente analisi e previste per l’ordinario decreto ingiuntivo, per le quali si rinvia alla guida Il decreto ingiuntivo europeo.
Quando si può richiedere il decreto ingiuntivo
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La tutela speciale accordata dal legislatore attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo è subordinata alla sussistenza di determinati condizioni e requisiti, relativi alla natura e all’oggetto della pretesa azionata.
Requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo
I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità).
In primo luogo, il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito; in secondo luogo, tali diritti di credito devono possedere uno specifico oggetto (una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata); in terzo luogo, infine, ove il credito concerna una somma di denaro questa dovrà possedere il requisito della liquidità.
Ingiunzione di pagamento o consegna
In presenza di queste condizioni, ex art. 633 c.p.c., il giudice competente, su domanda del creditore, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
se del diritto fatto valere viene data prova scritta;
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
La prova scritta
Con particolare riferimento al requisito della prova scritta, va detto che, ex art. 634 c.p.c., sono prove scritte idonee a norma dell’art. 1 dell’art. 633 c.p.c. “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile“.
Secondo la giurisprudenza, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali) (Cass. n. 13429/2000; n. 4234/1983; n. 845/1971).
Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito (in particolare la cambiale e l’assegno), richiamati dall’art. 642 c.p.c., ai fini dell’autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Gli onorari professionali
Se il credito è relativo a onorari di professionisti (per esempio i notai) i cui tariffari sono ufficialmente approvati (tramite l’iscrizione a ordini o albi), l’art. 636 c.p.c. prescrive che la domanda sia accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza (salvo se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie).
Chi emette il decreto ingiuntivo
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La competenza a emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall’art. 637 c.p.c., che al primo comma statuisce che: “per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria“.
Quanto ai crediti previsti nel numero due dell’art. 633 c.p.c., il comma 2 dell’art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (637, comma 3, c.p.c.).
Decreto ingiuntivo: tempi
I tempi di emissione del decreto ingiuntivo non sono prefissati dalla legge e variano molto a seconda di quale sia l’ufficio competente.
Di norma, i giudici di pace sono più rapidi dei tribunali, ma tutto dipende dal carico di lavoro, oltre che dalla complessità della documentazione prodotta a sostegno del relativo ricorso.
Decreto ingiuntivo: le conseguenze
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Il giudice, valutati il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero (se il ricorrente non risponde all’invito e non ritira il ricorso oppure in caso di domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).
Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, invece, il giudice provvede all’accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all’altra parte di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).
In tal caso, il decreto va notificato unitamente al ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente. La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti il decreto diventa inefficace (v. L’inefficacia del Decreto Ingiuntivo).
A tale ultimo proposito, l’inefficacia conseguente all’omessa notificazione non preclude, secondo il disposto dell’art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.
Decreto ingiuntivo esecutivo
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Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c.
Negli altri casi, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo una volta che siano decorsi quaranta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia fatto opposizione o qualora lo stesso non si sia costituito.
Il decreto ingiuntivo acquista inoltre efficacia esecutiva nei casi stabiliti dall’art. 653 c.p.c:
– quando l’opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva;
– quando il giudice dichiara l’estinzione del giudizio con ordinanza.
Vai alla guida Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
La riforma Cartabia ha modificato l’articolo 654 c.p.c dedicato alla esecutorietà ed esecuzione del decreto ingiuntivo al fine di coordinare la norma con quella che, nell’ambito del processo esecutivo, ha disposto l’abolizione della formula esecutiva.
La norma post riforma recita testualmente: “1. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente (653 c.p.c) è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto di ingiunzione. 2. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.”
Dalla norma è stato quindi eliminato solo il riferimento all’apposizione della formula esecutiva.
Quanto costa il decreto ingiuntivo
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I costi per l’emissione del decreto ingiuntivo sono relativamente bassi.
Per il creditore è infatti sufficiente versare il contributo unificato calcolato tenendo conto del valore del credito fatto valere. Tale contributo, peraltro, è dimezzato della metà.
A tale somma si aggiungono quella per la marca da bollo da 27 euro (non dovuta se il valore del decreto ingiuntivo è inferiore a 1.033 euro) e quella per la notifica del decreto.
Una volta emesso, poi, il provvedimento va registrato, con conseguente pagamento della relativa tassazione.
Si tratta di somme che, tuttavia, al pari di quelle per l’assistenza legale, sono poi recuperate dal debitore e possono essere già conteggiate nel precetto.
Opposizione a decreto ingiuntivo
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Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
Con l’opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito.
Vedi anche: Fac-simile per redigere una opposizione a decreto ingiuntivo
Fac-simile di ricorso per decreto ingiuntivo
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Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso contenente oltre all’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l’indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente.
Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all’allegazione di tutte le prove documentali comprovanti l’esistenza del credito.
Vai alla formula per la redazione di un decreto ingiuntivo (nella sezione formulari giuridici) e Nota spese decreto ingiuntivo: guida e formula
Data aggiornamento: giugno 2024
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